Visto di conformità su tutti i bonus edilizi

18/11/2021

  • News fiscale legale

Con un laconico comunicato del 15 novembre, l’Agenzia delle Entrate informa della riattivazione del canale telematico per l’invio delle comunicazioni in caso di scelta di cessione del credito o dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi.

Simultaneamente, sono state pubblicate le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo per le comunicazioni delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus.

La piattaforma in parola era stata chiusa venerdì 12 novembre per dar modo di effettuare le modifiche necessarie all’adeguamento richiesto dal Dl n. 157/2021 riguardante la stretta sul riconoscimento dei bonus edilizi.

Lo stesso 12 novembre 2021 l’Agenzia si è attivata per diffondere un nuovo modello – provvedimento n. 312528 – da utilizzare per la comunicazione. Infatti, ai sensi del nuovo decreto-legge, è stato esteso a tutti i bonus edilizi, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Comunicazioni ante 12 novembre: dubbi

Rimangono però in essere dubbi riguardanti le comunicazioni pregresse: tra questi, se a fronte di una comunicazione effettuata prima del 12 novembre 2021, le successive aventi ad oggetto lo stesso intervento debbano tenere conto delle novità introdotte dal DL n. 157/2021.

Ancora, andrebbe chiarito se avendo già preso accordi per lo sconto o la cessione e mancando solo l’invio della comunicazione, si debba rivedere tutto alla luce degli obblighi in essere dal 12 novembre scorso.