Decreto Omnibus: più tempo per le detrazioni Iva

15/06/2026

  • News fiscale legale

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, c.d. Decreto Omnibus. In materia di imposta sul valore aggiunto si registrano alcune delle modifiche più rilevanti per imprese e professionisti. Il decreto interviene, infatti, sui termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA e sui tempi di registrazione delle fatture di acquisto, con l’obiettivo di rendere meno rigida la gestione degli adempimenti.

Detrazione IVA, le regole attualmente in vigore

In base alla disciplina oggi applicabile, l’articolo 19 del DPR n. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione dell’IVA nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Tale diritto deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento.

Il termine attuale, introdotto dal Decreto legge n. 50/2017, ha ristretto la finestra temporale a disposizione dei contribuenti rispetto al passato. In pratica, per un’operazione effettuata nel 2026, la detrazione deve essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa allo stesso anno d’imposta, da presentare nel 2027.

Lo stesso limite temporale riguarda anche la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, disciplinata dall’articolo 25 del DPR n. 633/1972.

Cosa cambia con il decreto Omnibus

L’articolo 12 del correttivo Omnibus  interviene sugli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, ampliando i termini sia per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva sia per la registrazione delle fatture di acquisto.

La modifica principale riguarda il termine finale per recuperare l’imposta: la detrazione non dovrà più essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ma potrà essere effettuata fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Si tratta, quindi, di un ritorno alla disciplina precedente al DL n. 50/2017, che aveva ridotto i tempi a disposizione dei contribuenti.

La modifica viene replicata anche nel nuovo Testo Unico IVA, di cui al D.Lgs. n. 10/2026, intervenendo sugli articoli 56 e 88. In questo modo, la disciplina aggiornata del DPR n. 633/1972 sarà già coordinata con il quadro normativo destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027.

Per le imprese significa una finestra più ampia per recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, utile quando una fattura arriva o viene lavorata in ritardo.