Contributi in c/capitale: le novità del Decreto Omnibus
23/10/2026
- News fiscale legale
Il trattamento fiscale dei contributi alle imprese è interessato da importanti novità, sia per effetto delle modifiche introdotte dal 2024 in materia di contributi in conto capitale, sia per le disposizioni del cosiddetto Decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), relative ai contributi destinati a studi e ricerche.
Contributi in conto capitale: stop alla rateizzazione
Dal periodo d’imposta 2024, i contributi in conto capitale, qualificati fiscalmente come sopravvenienze attive ai sensi dell’art. 88 del TUIR, devono essere assoggettati a tassazione integralmente nell’esercizio di incasso. È stata infatti eliminata la precedente possibilità di ripartire il relativo imponibile in un massimo di cinque quote annuali.
Rimane ferma la distinzione tra il trattamento contabile, basato sul principio di competenza, e quello fiscale, fondato sul principio di cassa. Qualora il contributo sia contabilizzato in un esercizio ma incassato in quello successivo, occorre gestire il disallineamento mediante le opportune variazioni nella dichiarazione dei redditi.
Contributi per studi e ricerche: il nuovo regime dal 2026
La principale novità introdotta dal Decreto Omnibus consiste nell’eliminazione della disciplina che assimilava i contributi pubblici destinati a studi e ricerche ai contributi in conto capitale.
Per i contributi interessati dalla nuova disciplina, dal 2026 il trattamento fiscale dipende dalla natura delle spese finanziate:
- Costi di studi e ricerche imputati a conto economico: i contributi sono qualificati come contributi in conto esercizio e concorrono al reddito secondo il principio di competenza.
- Spese di sviluppo capitalizzate: i contributi sono qualificati come contributi in conto impianti e concorrono al reddito in funzione dell’ammortamento dell’immobilizzazione.
L’obiettivo è avvicinare il trattamento fiscale alla rappresentazione contabile, superando il precedente disallineamento legato al momento dell’incasso.
Cosa devono verificare le imprese
Le nuove disposizioni si applicano, in generale, dal periodo d’imposta 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Per i contributi pregressi occorre invece applicare le specifiche regole transitorie, verificando se siano già stati tassati o se debbano ancora concorrere al reddito secondo la disciplina precedente.
È quindi opportuno verificare la corretta classificazione dei contributi ricevuti, la destinazione delle somme e la relativa contabilizzazione, prestando particolare attenzione ai finanziamenti per ricerca e sviluppo.
(Riferimenti normativi: artt. 88, comma 3, lett. b), e 108, comma 3, TUIR; D.Lgs. n. 192/2024; art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 148/2026.)