Novità in materia di fringe benfit dal “Decreto Omnibus”
01/09/2026
- News fiscale legale
Con la pubblicazione in G.U. del c.d. “Decreto Omnibus” sono state introdotte importanti novità riguardanti il fringe benefit per le auto aziendali.
1. Quadro Generale e Riferimenti Normativi
L’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. “Decreto Omnibus”) modifica l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR (nonché l’art. 53 del Nuovo TUIR in vigore dal 2027) per semplificare la disciplina fiscale del fringe benefit per i veicoli in uso promiscuo.
L’obiettivo dichiarato è quello di:
- Semplificare il calcolo tassabile.
- Promuovere la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica.
- Svincolare la tassazione forfetaria dalla verifica del requisito di “nuova immatricolazione” al momento dell’assegnazione, basandosi invece sull’anzianità (vetustà) del veicolo.
2. Le Nuove Regole di Calcolo del Fringe Benefit
Il calcolo parte sempre dal valore determinabile con le Tabelle ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto delle somme trattenute al dipendente (comprese quelle per optional/allestimenti).
A. Percentuali per alimentazione/trazione (confermate)
Le percentuali base restano legate al tipo di trazione:
- 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% per le altre tipologie di trazione (es. benzina, diesel, ecc.).
B. Maggiorazione per veicoli con più di 5 anni di anzianità (+50%)
- Viene introdotto un incremento del 50% sul valore calcolato a decorrere dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione (cioè dopo il 31/12 del quinto anno).
- Questo criterio sull’anzianità si applica anche in caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente.
C. Maggiorazione per Optional e Allestimenti fuori tabella (+5%)
- Se il veicolo dispone di accessori, optional o allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit calcolato è incrementato del 5%.
3. Decorrenza e Regime Transitorio
- Entrata in vigore generale: Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2026.
- Estensione della Clausola di Salvaguardia (Regime pre-2025):
- La possibilità di applicare la disciplina previgente al 31/12/2024 (basata sulle emissioni di CO2) viene estesa ai veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e concessi in uso entro il 31/12/2025 (in precedenza il limite di concessione era il 30/06/2025).
- Nota per veicoli datati: Anche per i mezzi rientranti nella salvaguardia, scatta la maggiorazione del 50% dall’1/1 del sesto anno successivo alla prima immatricolazione.
- Optional e Allestimenti: La maggiorazione del 5% per accessori fuori tabella si applica dall’1/1/2026 anche ai veicoli in clausola di salvaguardia, fatti salvi i comportamenti tenuti fino al 31/12/2025.