Maxi-deduzione del costo del lavoro: i chiarimenti dell’AdE

13/03/2025

  • News fiscale legale

Come noto, l’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 ha introdotto una deduzione del 120% del costo del lavoro incrementale per l’anno 2024 ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Successivamente il Mef, con D.M. del 25/06/2024, ha indicato le linee guida per il calcolo della suddetta deduzione, e la Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’applicazione dell’agevolazione ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. Con la pubblicazione della circolare n. 1/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.

Destinato ai titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni (anche in forma associata), il beneficio consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Il beneficio è assoggettato alla condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno.

In generale, l’incremento occupazionale spetta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (ossia il 31.12.2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato “mediamente occupato” nel periodo d’imposta precedente (anno 2023).

Occorre, dunque, calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo d’imposta 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d’imposta agevolato.

In sintesi, la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La maggiorazione non spetta, invece, nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo” nonché nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato). 

Da ultimo, si rammenta che la maggiorazione del 20% è aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.