Mancata stipula polizze catastrofali: individuati gli incentivi preclusi
02/09/2025
- News fiscale legale
La Finanziaria 2024 ha introdotto, in capo alle imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obbligo in esame è stato “scaglionato” in base alle dimensioni dell’impresa (1.10.2025 per le Medie imprese / 31.12.2025 per le Piccole / Micro imprese).
Recentemente il MiMiT ha individuato gli incentivi di propria competenza che saranno preclusi alle imprese inadempienti all’obbligo assicurativo in esame.
Sul punto il MiMiT ha precisato (FAQ 14.4.2025, n. 11 e 12) che in caso di mancata stipula della polizza:
- la disciplina contenuta nel citato comma 102 “non ha carattere autoapplicativo”. Di conseguenza è onere della singola Pubblica Amministrazione definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;
- la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento / recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo / sovvenzione / agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Incentivi mimit preclusi alle imprese inadempienti
Come specificato dal MiMiT con il Comunicato 5.8.2025, pubblicato sulla G.U. 6.8.2025, n. 181, in attuazione del citato comma 102, con il DM 18.6.2025 è stato adeguato l’accesso agli incentivi di propria competenza in caso di mancato adempimento dell’obbligo assicurativo.
Nell’ambito di tale Decreto, riguardante gli strumenti agevolativi di competenza del (solo) MiMiT, l’art. 1 dispone che, per i seguenti incentivi, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione previsti dalla normativa di ciascun incentivo, l’accesso alle agevolazioni è consentito soltanto in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali.
L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle seguenti agevolazioni.
| Incentivi MiMiT | Norma di riferimento |
| Contratti di sviluppo | Art. 43, DL n. 112/2008 DM 9.12.2014 |
| Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale Legge n. 181/89 | DM 24.3.2022 |
| Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora) | DM 4.1.2021 |
| Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start) | DM 24.9.2014 |
| Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare | DM 11.6.2020 |
| Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa | DM 29.10.2020 |
| Mini contratti di sviluppo | DM 12.8.2024 |
| Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale | DM 3.7.2015 |
| Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | DM 13.11.2024 |
| Finanziamento di start-up | DM 11.3.2022 |
| Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | DM 3.3.2022 |
In caso di investimento:
- diretto, per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, la verifica è effettuata dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa;
- indiretto, le modalità di verifica sono definite dal soggetto gestore.
Il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi trova applicazione alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalle seguenti date.



In ogni modo l’adempimento assicurativo deve sussistere dalle domande di agevolazione presentate successivamente al 25.7.2025 (data di pubblicazione Decreto sul sito Internet del MiMiT).