
LO SPESOMETRO ESTERO
08/02/2019
- News fiscale legale
A decorrere dall’1.01.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.
L’adempimento ha cadenza mensile e va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il primo invio scade il prossimo 28.02.
La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da fattura elettronica/bolletta doganale.
Sono esclusi dall’obbligo di presentare lo spesometro estero i soggetti minimi/forfettari e i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 dpr 633/72.
Oggetto della comunicazione sono i dati delle cessionidi beni/prestazioni di servizi effettuate ricevute, e in particolare vanno comunicati:
-dati identificativi del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;
-dati del documento comprovante l’operazione;
-data di registrazione per i documenti ricevuti;
-numero del documento, base imponibile, iva e, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, la tipologia (natura) dell’operazione.
In merito alle modalità di compilazione dei campi “tipo documento” e “natura dell’operazione”, vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro.