L’estromissione dell’immobile dall’impresa

15/05/2025

  • News fiscale legale

Come noto, la Finanziaria 2025 ha riproposto l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale dell’immobile strumentale, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%:

  • relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2024;
  • con effetto dall’1.1.2025.

Considerato che il comma 37 dell’art. 1, Legge n. 207/2024 richiama “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della Legge n. 208/2015, per l’applicazione della “nuova” estromissione è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2016in relazione alla precedente agevolazione.

Possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura / destinazione) individuati dall’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024.

Strumentali per naturaImmobili rientranti nelle categorie B, C, D, E e A/10 (possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero anche se dati in locazione / comodato a terzi). Come chiarito nella citata Circolare n. 26/E, per gli immobili della categoria A/10 la strumentalità per natura si configura “qualora la destinazione dell’ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Strumentali per destinazioneImmobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale (possono essere estromessi solo quelli utilizzati in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’attività).
Poiché la “strumentalità” dell’immobile va verificata al 31/10/2024, qualora lo stesso, successivamente a tale data, sia concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all’estromissione.

Come disposto dall’art. 65, comma 1, TUIR, gli immobili strumentali per natura / destinazione si considerano relativi all’impresa:

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti nell’inventario;
  • per i soggetti in contabilità semplificata, se risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

L’estromissione agevolata non può riguardare i seguenti immobili:

  • beni merce;
  • non strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
  • ceduti o già “autoconsumati” anteriormente all’1.1.2025;
  • in leasing (come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 188/E/2008 l’utilizzatore ha la mera detenzione del bene). L’estromissione è comunque consentita per gli immobili riscattati entro il 31.10.2024.

L’estromissione:

  • va effettuata entro il 31.5.2025. A tal fine, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, l’opzione è desumibile dal comportamento concludente.

In particolare, dovendo manifestare la volontà di escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa lo stesso, può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dell’estromissione:

  • sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria;
  • sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata;
  • ha effetto dall’1.1.2025.