Le novità del “Decreto fiscale 2025”

13/06/2025

  • News fiscale legale

Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha approvato un nuovo decreto legge fiscale che introduce interventi urgenti e misure di semplificazione in materia tributaria. Elenchiamo di seguito le principali novità fiscali.

Proroga scadenze al 21 luglio, c’è l’ufficialità

E’ ufficiale la proroga al 21 luglio 2025 dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%. La misura riguarda circa 4,6 milioni di partite Iva, comprendendo sia i titolari di attività economiche soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), sia i soggetti esclusi dagli ISA per condizioni particolari, come l’inizio o la cessazione dell’attività. La proroga si estende anche ai contribuenti in regime forfetario o di vantaggio, nonché a coloro che partecipano a soggetti trasparenti rientranti nelle medesime condizioni.

L’intervento si applica anche ai contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB), includendo i versamenti dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Il nuovo calendario fiscale permette dunque di effettuare i versamenti fino al 21 luglio senza alcuna maggiorazione, mentre dal 22 luglio al 20 agosto 2025 sarà comunque possibile versare, ma con l’aggiunta dello 0,40%. In questo modo, i contribuenti e i loro consulenti potranno liquidare il saldo 2024 e il primo acconto 2025 anche nel mese di luglio inoltrato, beneficiando appieno della finestra estiva e riducendo la pressione tipica delle scadenze di fine giugno.

Semplificazioni per la determinazione del reddito d’impresa

Il decreto fiscale introduce una serie di semplificazioni rilevanti nella determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di ridurre la complessità normativa e favorire una maggiore certezza operativa per le imprese.

Un intervento di particolare rilevanza riguarda la maggiore deduzione del costo del lavoro. La misura nota come “Chi più assume meno paga” viene resa più accessibile eliminando il riferimento alle società collegate, che in precedenza limitava l’effettiva fruibilità dell’agevolazione. Questo amplia la platea dei beneficiari e favorisce l’occupazione, premiando direttamente le imprese che incrementano l’organico.

IVA e Split Payment: novità

Il decreto fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri introduce modifiche sostanziali al regime IVA, con particolare riferimento allo split payment e all’inversione contabile (reverse charge), in linea con la normativa europea e gli indirizzi della riforma fiscale.

Estensione del reverse charge nei settori appalti, logistica e trasporti

Il decreto interviene anche sull’ambito applicativo del reverse charge previsto dall’art. 17 del DPR 633/1972. Viene soppresso il vincolo legato all’utilizzo prevalente di manodopera e dei beni strumentali del committente, ampliando così il campo di applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni rese nel settore del trasporto e della logistica, indipendentemente dalla struttura contrattuale.

Tuttavia, l’estensione resta sospesa in attesa dell’autorizzazione dell’Unione europea. Nelle more, viene confermata la possibilità di applicare opzionalmente lo split payment, già previsto dalla legge di Bilancio 2025, a tutti i rapporti tra appaltatori e subappaltatori, non solo nei settori trasporti e logistica, ma anche in altri contesti, previo accordo tra le parti.

Le altre misure

Il decreto legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 prevede anche una serie di ulteriori novità, che completano il pacchetto di misure a favore di imprese, professionisti e contribuenti, in un’ottica di semplificazione e allineamento con la normativa europea. Tra queste:

  • Terzo Settore e imprese sociali: eliminato il vincolo dell’autorizzazione UE per i regimi fiscali agevolati; il nuovo regime entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
  • Rottamazione e contenzioso: non è stata introdotta la norma che avrebbe previsto l’estinzione automatica dei processi con il pagamento della prima rata; la questione resta aperta in Cassazione.