Il regime opzionale Iva nel settore della logistica
29/07/2025
- News fiscale legale
Dal 30 luglio 2025 scatterà ufficialmente il nuovo regime opzionale IVA per chi opera nel settore della logistica, trasporti e movimentazione merci.
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso al settore dei trasporti il meccanismo che permette, su base volontaria, di far versare l’IVA direttamente al committente invece che al prestatore del servizio (cioè chi effettua il trasporto, la logistica, ecc.). In sostanza, chi commissiona il lavoro paga anche l’IVA, in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque responsabile in solido per eventuali errori o omissioni.
Questa misura ha tre obiettivi principali:
- Ridurre le frodi IVA;
- Preparare l’ingresso del futuro reverse charge obbligatorio (in attesa dell’ok europeo);
- Rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e dei rapporti contrattuali.
Per aderire bisogna inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il software gratuito “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito ufficiale dopo la pubblicazione del provvedimento del 28 luglio scorso. La comunicazione deve essere firmata sia dal committente che dal prestatore, e vale anche nei casi di subappalto, dove ogni livello contrattuale può fare la propria scelta in autonomia.
Il modello contiene:
- Dati identificativi (parti coinvolte, eventuali intermediari);
- Dettagli del contratto (numero, date, luoghi);
- Indicazioni su eventuali subappalti o consorzi.
Ogni modello ha validità triennale. Se si sbaglia qualcosa, si può sostituire, ma non modificare l’opzione già inviata.
Una volta esercitata l’opzione, sarà il committente a dover versare l’IVA tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo alla fattura.
Per farlo, è stato istituito il codice tributo 6045 – da inserire nella sezione “Erario” del modello F24 (indicando mese e anno di riferimento).
Se per le aziende strutturate questa opzione può rappresentare un modo per alleggerire gli adempimenti del prestatore e un segnale di affidabilità nei rapporti con fornitori e committenti, bisogna tener conto però che l’adesione è impegnativa, in quanto una volta trasmessa la comunicazione non si torna indietro per tre anni.