I contributi pubblici Sisma e il Superbonus sono cumulabili

30/04/2021

  • News fiscale legale

Con risoluzione n. 28 fornita il 23 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate tratta la questione della cumulabilità tra i contributi pubblici erogati per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici e il Superbonus.

L’articolo 119 del DL Rilancio (n. 34/2020) disciplina la detrazione spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici. Al Superbonus vanno affiancati l’ecobonus ed il Sismabonus.

Il discorso deve ripartire dalla precedente risposta ad interpello n. 61 del 2019, in cui le Entrate hanno chiarito che il diritto al Superbonus può esistere anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici.

In quella sede è stato specificato che il Sismabonus, avente la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico, non viene escluso di fronte ad un finanziamento per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Infatti, il contributo pubblico risponde al fine di finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il Sismabonus viene riconosciuto per la realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.

Si deve puntualizzare, però, che la coesistenza opera solo per la detrazione riferita alle spese eccedenti il contributo pubblico concesso.

Occorre richiamare la circolare n. 19/E/2020 nella quale si sostiene che, nell’ambito di erogazione di contributi, sovvenzioni, e simili, per il calcolo della detrazione spettante rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico.

In conclusione, le agevolazioni fiscali per interventi di opere per il consolidamento dell’edificio si applicano, in presenza di contributi pubblici concessi per la ricostruzione:

  • per il medesimo intervento, solo sulle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • per interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, sulle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici.

In pratica, quindi, è applicabile il Sismabonus o il Superbonus anche per interventi effettuati su immobili per i quali nel passato si sono ricevuti contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.