DL Omnibus in Gazzetta: novità per il superbonus

11/08/2023

  • News fiscale legale

In Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto ha trovato posto il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) contenente le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto.

Tra le disposizioni sono presenti;

  • la conferma per la proroga del Superbonus villette;
  • la comunicazione alle Entrate inerente i crediti non ancora utilizzati.

Superbonus villette con proroga al 31 dicembre

E’ contenuto nell’art. 24 del Dl n. 104/2023 il differimento del termine di cui all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL 34/2020, in seguito al quale le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% potranno essere sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Tali interventi devono essere eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) purchè entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30 per cento delle opere complessive.

Crediti edilizi non utilizzabili: comunicazione

E’ confermato, dunque, con la pubblicazione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto l’inserimento di un obbligo comunicativo in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e allo sconto sul corrispettivo (art. 121, DL n. 34/2020).

Quando sorge il nuovo onere?

La norma – articolo 25, Dl n. 104/2023 – stabilisce che, se dai crediti derivanti dalle opzioni di cessione o sconto, sorge una situazione di inutilizzabilità per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, il cessionario finale è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, il cessionario finale che si trova a non utilizzare il credito per un motivo che non sia la scadenza del termine per la fruizione, sarà soggetto a comunicare alle Entrate tale situazione entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata.

NOTA BENE: La disposizione trova applicazione a partire dal 1° dicembre 2023; tuttavia se la conoscenza dell’evento avviene prima di tale data, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Come anticipato, la sanzione per il caso di omessa comunicazione sarà pari a 100 euro.

Il provvedimento da emanare per l’attuazione della misura dovrà fornire altre istruzioni per mettere in pratica l’adempimento.