Collaboratori sportivi e NASpI dopo la “Riforma dello Sport”

18/03/2024

  • News Lavoro

collaboratori sportivi, e la gestione del loro rapporto di lavoro, ancora al centro di chiarimenti ed istruzioni Inps: la riforma operata in questo settore dal D.Lgs. n. 36/2021, e dalle successive modifiche ed integrazioni, ha infatti dato luogo ad una copiosa attività legislativa e di prassi, vista la portata innovativa che essa comporta.

In primo luogo viene affrontata la compatibilità o meno della NASpI con lo svolgimento di lavoro sportivo, sia autonomo che subordinato.

Fino al 30 giugno 2023, infatti, i compensi sportivi erano inquadrati come redditi diversi ai sensi del DPR n. 917/1986 e, in quanto tali, interamente cumulabili con la NASpI senza che il beneficiario dell’indennità avesse l’obbligo di comunicare all’Inps l’instaurazione della collaborazione sportiva.

Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo, i collaboratori sportivi che svolgono l’attività dietro compenso sono qualificati come lavoratori e il relativo rapporto di lavoro può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Trattandosi dunque di redditi da lavoro, se ne dovrebbe dedurre la cumulabilità parziale con la NASpI, ma il dubbio sorge riguardo ai compensi percepiti dal lavoratore-collaboratore sportivo in regime di esenzione ex art. 35 D.Lgs. n. 36/2021 (5.000 euro): sono cumulabili parzialmente o interamente senza decurtazione del trattamento NASpI?

L’Istituto chiarisce che i percettori di NASpI che esercitano, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto nel termine, previsto a pena di decadenza, di un mese dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, se la suddetta attività era preesistente.

Per i percettori della prestazione DIS-COLL – per i quali è ammessa la fruizione della prestazione e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata – sussiste obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, sempre nel rispetto del termine previsto a pena di decadenzadall’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015.

Con specifico riferimento allo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, viene infine precisato che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tal fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

In ordine agli adempimenti previsti dall’art. 35 D.Lgs. n. 36/2021 nell’area del dilettantismo, in particolare per quanto concerne i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si chiede se le informazioni dei dati retributivi debbano essere assolte mediante denuncia mensile Uniemens tramite il RAS anche qualora i compensi erogati al collaboratore rientrino nel regime di esenzione di 5.000 euro.

L’Istituto chiarisce che l’Uniemens deve essere presentato solo al superamento della franchigia dei 5.000 euro, da riproporzionare in caso di più committenti.