In arrivo il nuovo credito d’imposta “transizione 5.0”

04/04/2024

  • News fiscale legale

L’articolo 38 del D.L.19/2024 (c.d. Decreto “PNRR”) ha istituito il “Piano Transizione 5.0” che disciplina un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che intendono effettuare, nel 2024 e 2025, nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Tale strumento è da utilizzare al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU. Con un apposito decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative al beneficio.  

Sul piano soggettivo, sono destinatari dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio italiano dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Pertanto, il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito; i professionisti, invece, restano fuori dal perimetro di applicazione dell’agevolazione.

Sul piano oggettivo, invece, il tax credit concerne gli investimenti effettuati, negli anni 2024 e 2025, in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli Allegati A e B alla L.232/2016 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Tra i beni di cui all’Allegato B che possono usufruire del credito d’imposta sono stati introdotti, anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L.232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura sono agevolabili a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. 

L’iter procedurale del nuovo beneficio appare alquanto articolato in quanto, oltre alla documentazione prevista, occorre presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che attestino, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili ed, ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.  Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.