Decreto Agevolazioni Fiscali: fine sconto e cessione per Superbonus

03/04/2024

  • News fiscale legale

E’ approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il Decreto legge n. 39/2024 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche’ relative all’amministrazione finanziaria”, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal giorno 30 marzo 2024.

Bonus edilizi, nuovo stop a sconto e cessione

Il DL n. 39/2024 non è stato il primo intervento d’urgenza che l’Esecutivo ha messo a punto per far fronte alle difficoltà finanziarie della finanza pubblica. Che le opzioni previste all’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2024, cessione del credito e sconto in fattura, si siano rilevate un grosso problema per i conti pubblici era già stato ampiamente evidenziato

In passato, infatti, erano stati emanati altri provvedimenti con la stessa finalità di salvaguardia dei conti: si era partiti con le prime disposizioni del Decreto legge n. 11 del 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, cosiddetto “Decreto blocca crediti”, per poi terminare, a fine anno, con quelle del Decreto legge n. 212/2023, convertito senza modificazioni dalla Legge n. 17 del 22 febbraio 2024, cosiddetto “Decreto Superbonus”. In tutti questi interventi legislativi, l’obiettivo è stato sempre quello di porre un limite alle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione che hanno appesantito notevolmente la finanza pubblica. Un esempio di ciò si è avuto a seguito della riclassificazione del Superbonus come “credito pagabile”, che ha portato  l’ISTAT a revisionare il deficit relativo all’anno 2023 fissandolo alla misura del 7,2%.

Di fatto, anche se il primo decreto “blocca crediti” (DL n. 11 del 16 febbraio 2023), a far data dal 17/02/2023, aveva introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020, lo stesso aveva però previsto una serie di deroghe in presenza di:

  • contribuenti che avevano presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (Cilas) entro il 17/02/2023;
  • per i condòmini con delibere prese entro la stessa data;
  • in relazione agli immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi dall’1/04/2009, in presenza di dichiarato stato di emergenza o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • per gli interventi effettuati da Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), cooperative di abitazione, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano costituiti alla data del 17/02/2023.

Superbonus e aree terremotate, cosa resta

Con il nuovo Decreto agevolazioni fiscali (Dl n. 39/2024) vengono cancellate le residue possibilità di cessione del credito e le conseguenti possibilità di effettuare i  lavori per tutta una serie di situazioni che finora erano state protette, come per esempio per il Terzo settore, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Resta ferma, invece, la possibilità di opzioni di cessione e sconto per le aree terremotate, ma con una limitazione, ossia con un tetto di spesa di 400 milioni di euro, per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.

ATTENZIONE: Le deroghe riguardano gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti, però, di un preciso stanziamento di fondi, con verifica del rispetto di detti limiti a cura del commissario straordinario. Sono, invece, escluse dalla salvaguardia concessa le regioni di Emilia-Romagna e Molise.

Il Decreto legge n. 39/2024, inoltre, prevede che alcune deroghe continuino a valere con riferimento agli interventi ammessi dal Decreto legge n. 212/2023 per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento:

  • sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali di superbonus;
  • sia stata presentata una CILAS e sia stata approvata una delibera per i lavori condominiali di superbonus;
  • sia stato richiesto un titolo abilitativo in caso di demolizioni con ricostruzione;
  • sia stato richiesto un titolo per i lavori diversi da quelli agevolati con il superbonus.

ATTENZIONE: Infine, saranno salvi anche i casi di lavori già iniziati oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, quelli nei quali sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo: ciò, però, solo nel caso in cui gli interventi siano diversi da quelli agevolati con il superbonus e per i medesimi non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo.