Decreto Anticipi: novità per e-fatture e locazioni brevi

15/12/2023

  • News fiscale legale

E’ stato definitivamente convertito in legge il decreto Anticipi (DL n. 145/2023), dopo che l’aula della Camera, nella giornata del 13 dicembre 2023, ha votato la fiducia al Governo (199 voti favorevoli, 116 contrari e 4 astenuti).

Tra le altre novità previste in sede di conversione in legge del Decreto n. 145/2023 anche quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria e alla fatturazione elettronica B2C.

È stato abolito l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i registratori elettronici, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2024.

È da ricordare che il passaggio dalla facoltà all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria mediante i suddetti strumenti era originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022; successivamente, con diversi interventi normativi, è stato differito, prima, al 1° gennaio 2023 e, poi, al 1° gennaio 2024.

Ora, con l’emendamento al Dl Anticipi, è stato abrogato il comma 6-quater dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 e, di conseguenza, anche dal 1° gennaio 2024, continuerà ad essere possibile scegliere se utilizzare, per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i registratori telematici e i server-RT.

Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che dovrebbe pertanto scattare dal 1° gennaio 2024.

Un altro correttivo, invece, in un’ottica di semplificazione, ha previsto che per i consumatori finali sarà abolito l’obbligo di adesione preventiva al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, con la conseguenza che le e-fatture emesse nei loro confronti saranno consultabili anche senza la preventiva adesione al servizio.

Il Decreto Anticipi convertito in legge introduce anche significative novità in tema di affitti brevi.

In primo, luogo è prevista l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e la dotazione obbligatoria per tutte le abitazioni coinvolte di estintore portatile e dispositivi anti fuga di gas.

A prevederlo è l’articolo 13-ter che ha introdotto tale adempimento che ha come finalità, oltre che la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità nonché, anche se tale indicazione non è espressamente evidenziata nella norma, il contrasto all’evasione fiscale.

Il codice CIN viene assegnato dal Ministero del turismo, tramite apposita procedura automatizzata, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva.

E’ stato delineato anche uno specifico regime sanzionatorio per chi non possiede il codice identificativo.

Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN nonché chiunque propone e concede in locazione per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8000 in relazione alle dimensioni della struttura e dell’immobile.

La mancata esposizione indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati e punita con l’assunzione pecuniaria da euro 500 a euro 5000 in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile per ciascuna struttura unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Sanzioni ad hoc sono previste anche per chi non rispetta le norme di sicurezza.