Comunicazioni bonus edilizi: proroga al 4 Aprile

23/02/2024

  • News fiscale legale

Con due provvedimenti del 22 febbraio 2024 (nn. 53159 e 53174), il Direttore Ruffini ha spostato il termine di due adempimenti, attualmente fissato al 16 febbraio, al giorno 4 aprile 2024.

In primo luogo si tratta del termine per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per la prima cessione del credito o sconto in fattura concesso dal fornitore:

  • relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023;
  • oltre che per le rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Inoltre, sempre al 4 aprile 2024 è slittata anche la comunicazione a cui sono tenuti gli amministratori di condominio che devono inviare telematicamente i dati:

  • ​​​​​​​delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni condominiali;
  • per interventi da “bonus edilizi” quali ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, interventi antisismici, (incluso Superbonus), bonus verde/bonus arredo su parti comuni condominiali.

Con il primo provvedimento, il numero 53159 del 22 febbraio 2024, vengono prorogati al 4 aprile i termini ordinari delle comunicazioni di opzione di cui al punto 4.1 del provvedimento n. 35873/2022, come ulteriormente modificato dal provvedimento agenziale n. 202205/2022, secondo il quale le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.

Con il secondo provvedimento agenziale, il numero 53174 del 22 febbraio, per garantire più tempo agli amministratori di condominio che devono trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023 su parti comuni di edifici residenziali, ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024, il termine di scadenza viene fatto slittare al 4 aprile 2024.

Con tale documento, l’Agenzia delle Entrate modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento direttoriale n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Pertanto, con il provvedimento n. 53174/2024 si sancisce che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

L’Amministrazione finanziaria opera anche una semplificazione degli adempimenti a carico dei condomini per evitare una duplicazione delle comunicazioni.

È, infatti, disposto che gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta. Nel caso in cui anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.