Auto ad uso promiscuo: nuove regole per la tassazione
28/05/2025
- News fiscale legale
Con la circolare n. 12/2025 Assonime torna ad approfondire il tema della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla recente evoluzione legislativa (Legge n. 60/2025).
A partire dal 2025, infatti, la disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti è stata profondamente riformata. L’intervento è stato avviato con l’articolo 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2025, che ha modificato il criterio di determinazione del fringe benefit, spostando il parametro di riferimento dalle emissioni di anidride carbonica (CO₂) alla tipologia di alimentazione del veicolo. La finalità dichiarata è quella di incentivare l’uso di veicoli a minore impatto ambientale, in particolare quelli a trazione esclusivamente elettrica e ibridi plug-in, prevedendo per questi una tassazione ridotta.
Il nuovo regime fiscale si applica a partire dal 1° gennaio 2025, ma solo al ricorrere congiunto di tre condizioni:
- il veicolo deve essere di nuova immatricolazione;
- la concessione in uso promiscuo al dipendente deve avvenire dal 1° gennaio 2025;
- il contratto di assegnazione deve essere stato stipulato dal 1° gennaio 2025.
In questi casi, il fringe benefit tassabile è calcolato in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, con le seguenti percentuali:
- 10% per veicoli elettrici a batteria,
- 20% per veicoli ibridi plug-in,
- 50% per tutti gli altri (benzina, diesel, GPL, metano, idrogeno, ibridi HEV).
A fianco di questo nuovo impianto, continua ad applicarsi il vecchio regime per determinate casistiche, grazie al citato comma 48-bis.
Il vecchio sistema di tassazione prevede le seguenti aliquote, calcolate sui costi chilometrici ACI:
- 25% per emissioni ≤ 60 g/km CO₂,
- 30% tra 61 e 160 g/km,
- 50% tra 161 e 190 g/km,
- 60% per emissioni > 190 g/km.
Secondo Assonime, la normativa ora fa riferimento esclusivamente alla data della concessione in uso del veicolo (e non più alla stipula del contratto né alla data di immatricolazione) come criterio decisivo. Questa lettura ha l’obiettivo di limitare l’applicazione del criterio del “valore normale” del fringe benefit, considerato più oneroso, e ridurre l’impatto della riforma sulla gestione delle flotte aziendali.
In attesa di un intervento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la lettura proposta da Assonime costituisce senz’altro una base operativa utile per le imprese, offrendo un quadro interpretativo più stabile e coerente in una fase transitoria particolarmente delicata. Tuttavia, l’Associazione ribadisce con forza l’esigenza di un intervento chiarificatore tempestivo, capace di sciogliere i dubbi ancora presenti e di porre fine a una prolungata incertezza normativa che rischia di incidere negativamente sulla corretta gestione dei fringe benefit aziendali.