Protocollo Covid-19\Sicurezza negli ambienti di lavoro

01/04/2020

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In sintesi il Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto al Covid-19.


Il Protocollo prevede che l’attività produttiva potrà avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e contiene delle linee guida che i datori di lavoro
dovrebbero opportunamente recepire, per quanto possibile, per la gestione della tutela della salute e
sicurezza in azienda in relazione all’emergenza in atto.
In sostanza sembra che, una mancata applicazione del Protocollo, in caso di contagio di un
dipendente, potrebbe più facilmente esporre il datore di lavoro ad una responsabilità, in quanto pur
avendo a disposizione una serie di misure di sicurezza, non le avrebbe adottate.
Il Protocollo, pertanto, appare oggi essere uno strumento indispensabile per l’organizzazione delle
attività produttive e professionali, infatti indica delle buone pratiche che devono essere adottate. Si
aggiunge anche che le misure indicate nel Protocollo, a parere di chi scrive, dovranno essere adottate
per lungo tempo anche una volta usciti dalla fase “acuta” della pandemia.
Per cui, nei fatti, si ritiene opportuno che ogni azienda recepisca il Protocollo e adatti alla propria
realtà aziendale le misure ivi indicate e che imponga ai propri dipendenti, al personale esterno, ai
fornitori, ai trasportatori ecc., il rispetto di quanto contenuto anche tramite apposito regolamento da
portare a conoscenza dei lavoratori.
Inoltre l’art. 13 del Protocollo stabilisce che in azienda sia prevista l’istituzione di un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle misure adottate, costituito dal datore di lavoro (o un suo delegato)
dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS).
Di seguito in estrema sintesi gli argomenti trattati dal protocollo:

Formazione.

L’azienda è tenuta ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda sui comportamenti
igienico-sanitari da adottare, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali aziendali appositi depliant informativi.
Modalità di ingresso/uscita dall’azienda.
L’azienda potrà chiedere informazioni sugli spostamenti effettuati e sullo stato di salute di chiunque
acceda presso le sedi o le unità locali, nonché rilevare la temperatura corporea, e ciò con riferimento
sia ai dipendenti che, ove l’ingresso sia necessario, ai fornitori e/o appaltatori. L’azienda potrà inoltre
prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati per i dipendenti.
Pulizia e sanificazione in azienda.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché, laddove necessario, la decontaminazione
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Precauzioni igieniche personali.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Dispositivi di Protezione Individuale.
Nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale minima di un metro, l’azienda
deve mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, compatibilmente
con la disponibilità in commercio (a tale proposito, il Protocollo promuove la preparazione “fai da
te” di gel detergente). In ogni caso anche laddove sia possibile rispettare la distanza prescritta si ritiene
opportuno dotare i lavoratori dei dispositivi di sicurezza indicati.
Gestione spazi comuni.
L’azienda è chiamata a regolamentare altresì l’accesso agli spazi comuni, limitando il numero di
accessi contemporanei, garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti e prevedendo
la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi.

Organizzazione aziendale.
Le aziende potranno utilizzare gli strumenti a disposizione (chiusura dei reparti diversi dalla
produzione, turnazione, smart working, rimodulazione dei livelli produttivi, ammortizzatori sociali,

etc.) per ridurre le persone fisicamente presenti in azienda, nonché limitare gli spostamenti non
necessari, sospendendo/annullando, trasferte, eventi, riunioni, attività formative, effettuate, laddove
possibile, da remoto. In particolare, tutte le attività che richiedono un aggiornamento della formazione
(RSPP, Addetti al primo soccorso, Addetti alla prevenzione incendi, RLS, etc.) possono essere
proseguite anche in mancanza di aggiornamento.
Gestione di una persona sintomatica in azienda.
La persona sintomatica è tenuta (obbligata) a comunicare il proprio stato all’ufficio del personale e
l’azienda dovrà procedere ad avvertire l’Autorità Sanitaria competente tramite i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Sorveglianza sanitaria.
Il protocollo conferma il ruolo centrale del Medico Competente, chiamato a svolgere le attività di
propria competenza in collaborazione (anche da remoto) con il Datore di Lavoro, le rappresentanze
sindacali e tutte le figure aziendali preposte alla prevenzione e alla formazione, seguendo
scrupolosamente le indicazioni delle Autorità Sanitarie competenti.
In particolare, non deve essere interrotta la sorveglianza sanitaria periodica, che rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il Medico Competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Comitato verifica e applicazione protocollo. il punto 13 del protocollo prevede che dovrà essere
costituito “in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”.
Pertanto il datore di lavoro dovrà attivarsi per costituire il comitato.


Lo scrivente Studio unitamente allo studio legale convenzionato e di concerto con i Vostri consulenti
per la sicurezza sul lavoro si rende disponibile ad attivarsi per la costituzione del comitato laddove,
in assenza di rappresentanza sindacale aziendale (RSA), sia necessaria una consultazione sindacale
con le organizzazioni territoriali.