Le principali misure del “DL Sostegni-bis”

21/05/2021

  • News fiscale legale

Approvato ieri dal Premier Draghi il nuovo decreto legge, da circa 40 miliardi di euro, che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il contributo a fondo perduto

Tante le novità che riguardano il capitolo dedicato ai contributi a fondo perduto destinati alle partite IVA.

Innanzitutto, vengono dedicati alla misura 15,4 miliardi di nuovi indennizzi dei 40 miliardi di valore dell’intero provvedimento, con la dote complessiva che sale così a 23 miliardi di euro. Poi, sono stati aggiornati i criteri di calcolo ed è stata amplia la platea del fondo perduto.

Nello specifico, il nuovo intervento risulta più articolato dei precedenti, così da raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

La platea dei beneficiari è, ora, individuata nei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché negli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Secondo il Premier Draghi, oltre 370 mila partite IVA potranno accedere ai nuovi ristori.

Per quanto riguarda, invece, la misura dell’indennizzo, si prevedono quattro linee di intervento:

  • l’erogazione di un contributo “automatico” per i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL, pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), che sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza;
  • l’erogazione di un ristoro “alternativo” che terrà conto anche della contrazione del fatturato del primo trimestre 2021. Questo contributo a fondo perduto sarà appunto “alternativo” rispetto a quello automatico e sarà riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, già attiva alla data di entrata in vigore del DL e residenti in Italia, che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • prevista, inoltre, una specifica maggiorazione del suddetto contributo “alternativo” per i contribuenti che non hanno beneficiato del contributo “standard” del primo decreto Sostegni; per tali soggetti, l’ammontare del ristoro si determinerà con percentuali maggiorate variabili dal 90% al 30% a seconda dei ricavi 2019, invece che con percentuali variabili dal 60% al 20% a seconda dei ricavi 2019, da applicare sulla contrazione media mensile, come previsto per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex articolo 1 del Dl 41/2021;
  • l’erogazione di un contributo a conguaglio determinato in base alla differenza tra il risultato del conto economico 2019 e quello 2020. Si tratta, dunque, di una componente del ristoro con finalità perequativa che si concentrerà sugli utili dei contribuenti, anziché sul fatturato, e che verrà assegnata sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio; quest’ultimo ristoro verrà erogato al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 e 2021.

Per il contributo a conguaglio sono previste risorse per 4 miliardi di euro. Esso sarà calcolato sui risultati del conto economico e concesso solamente ai soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 10 milioni di euro.
 Per ottenere il conguaglio sarà necessario presentare una apposita istanza, i cui termini di invio e le relative modalità saranno definiti da un provvedimento del Mef. Per trasmettere l’istanza per il contributo a conguaglio, sarà necessario trasmettere la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021.

Anche la quota alternativa del contributo sarà su domanda dell’interessato, che dopo aver ottenuto il ristoro automatico, incasserà la differenza sul contributo spettante.

Accesso al credito e liquidità

Un altro capitolo rilevante del nuovo decreto è quello dedicato alle imprese, con l’obiettivo di:

  • garantire l’accesso al credito;
  • sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.

A tal fine, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace.

In particolare,la proroga si applicherà alla sola quota capitale e non agli interessi ed, inoltre, non sarà automatica: pur non dovendo presentare una vera e propria domanda, che potrebbe essere oggetto di rifiuto, le imprese, anche quelle già ammesse alla moratoria, dovranno dichiarare l’intenzione di continuare ad usufruire dell’allungamento/sospensione delle rate, inviando una comunicazione all’istituto di credito.

Inoltre, sempre a sostegno della liquidità delle imprese, nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti. Mentre, per favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.

Infine, da segnalare

  • l’estensione ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro della possibilità di utilizzare in compensazione, nel solo 2021, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’;
  • l’introduzione di un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in Start-up e Pmi innovative;
  • l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi (grazie al nuovo stanziamento di 1,6 miliardi di euro).