Le nuove modalità di invio dell’esterometro
14/06/2022
- News fiscale legale
Con decorrenza 1.1.2022 la Finanziaria 2021 ha sostituito l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, con un invio tramite SdI utilizzando il formato della fattura elettronica.
In sede di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” il termine dell’ 1.1.2022 è stato prorogato all’1.7.2022.
L’invio dei dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia (ad esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica), va effettuato:
-con riferimento alle cessioni /prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
-con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’avvenuta effettuazione dell’operazione.
Le novità riguardano i seguenti tipi di documento:
-TD01, emissione fattura per cessioni beni/prestazioni di servizi, con codice destinatario sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”, Id Paese la sigla del Paese estero, Cap il valore generico “00000”;
-TD17, integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
-TD18, integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
-TD19, integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co 2 Dpr 633/72.
Per le operazioni interne soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17 Dpr 633/72 non sussiste alcun obbligo di procedere con l’integrazione elettronica utilizzando il tipo documento TD16 (integrazione fattura da reverse charge interno).
Da quanto desumibile dalla Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del predetto documento “è consigliabile” al fine di disporre delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dalla stessa Agenzia.