Le novità del “Decreto Lavoro” per imprese e professionisti

05/05/2023

  • News Lavoro

Il decreto legge n. 48/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto alcune importanti novità. Riportiamo di seguito un riepilogo.

Contratti a termine

Il recente Decreto Lavoro introduce importanti novità per il contratto di lavoro a termine, in particolare per le causali introdotte dal decreto Dignità. Questo prevedeva che per i contratti con durata superiore ai 12 mesi fossero richieste causali stringenti, come la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o eccezionali rispetto all’organizzazione produttiva. Con il nuovo decreto, si interviene sull’impianto relativo alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. In particolare, si prevede che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, sia disciplinato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di regolamentazione, potrà essere individuato dalle parti contraenti fino al 31 dicembre 2024. Resta confermata la causale sostitutiva per l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 mesi, che potrà avvenire per sostituire altri lavoratori. Oltre al lavoro a termine, il decreto introduce anche diverse novità per le imprese e i professionisti, come la semplificazione della procedura di rilascio dei certificati antimafia e la modifica dell’articolo 2433 del Codice Civile riguardante le società in accomandita semplice.

Assegno unico e universale

La maggiorazione dell’assegno unico universale destinata ai nuclei in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore e l’altro è deceduto. Questa maggiorazione viene riconosciuta per ciascun figlio minore e per ogni mese di riferimento. In precedenza, la maggiorazione era prevista solo per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori.

Riduzione del cuneo fiscale

Il decreto legge innalza, dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). La misura dell’esonero sale al 7%, sempre per il medesimo periodo, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Fringe benefit

In continuità con il 2022, ma limitato ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 a 3.000 euro per il solo anno 2023. Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Assegno per l’inclusione

L’Assegno per l’inclusione sostituirà il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024. I datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno per l’inclusione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale o mediante apprendistato hanno diritto all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 12 mesi, fino a un importo massimo di 8.000 euro all’anno, riparametrato e applicato mensilmente. L’esonero si applica anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per un massimo di 24 mesi. In caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno per l’inclusione entro 24 mesi dall’assunzione, il datore di lavoro deve restituire l’incentivo maggiorato delle sanzioni civili, a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo. Le condizioni per usufruire del beneficio sono il rispetto delle normative DURC e del collocamento obbligatorio, nonché la conformità alle norme europee sugli aiuti di Stato. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2023.

Assunzione di giovani

Viene introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante o di mestiere di giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni e non siano inseriti in corsi di studio o formazione (“NEET”), registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo corrisponde al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo massimo di 12 mesi. L’incentivo è cumulabile con altre misure e viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Contratto di espansione

Viene previsto fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. La misura viene riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi. Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

Semplificazione degli obblighi di informazione (D.Lgs. 104/2022)


Viene introdotta una semplificazione in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione relativi al contratto e al rapporto di lavoro, che prevede che l’onere informativo per alcune informazioni può essere soddisfatto indicando il riferimento normativo o contrattuale. Le informazioni riguardano la durata del periodo di prova, la formazione erogata dal datore di lavoro, la durata dei congedi retribuiti, la procedura di recesso, la retribuzione, l’orario di lavoro, la variabilità dell’orario di lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale i contratti collettivi e i regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro, anche mediante pubblicazione sul sito web.