Le “altre” novità del DL Sostegni-bis

04/06/2021

  • News fiscale legale

Con la pubblicazione in G.U. del 25.5 u.s. è entrato in vigore il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ovvero il DL 73/2021.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte non esaminate nel precedente articolo del 21.5 u.s.

Bonus canoni locazione – Art. 4

E’ riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione/leasing/concessione dell’immobile per il periodo gennaio 2021-maggio 2021 per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni per l’anno 2019 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Bonus sponsorizzazioni sportive – Art. 10

E’ esteso anche al 2021 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81 DL 104/2020, pari al 50% degli investimenti effettuati a favore delle imprese che effettuano investimenti pubblicitari nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive dilettantistiche, o di società/associazioni dilettantistiche iscritte al Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici.

Proroga moratoria finanziamenti Pmi – Art. 16

Al fine di sostenere le attività danneggiate dalla pandemia il DL 18/2020 ha riconosciuto una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle Pmi, quali la moratoria delle aperture di credito e dei mutui/finanziamenti a rimborso rateale. Il DL 73/2021 ha differito al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale, il termine già previsto per il 30.06.2021. La proroga non opera in maniera automatica, bensì su richiesta dell’impresa beneficiaria da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021.

L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione Ue.

Note di variazione e procedure concorsuali – Art. 18

Con la modifica dell’art. 26 Dpr 633/72 è “ripristinata” la possibilità di anticipare l’emissione della nota di credito in caso di mancato incasso del corrispettivo. In particolare viene introdotto il nuovo comma 3bis che consente l’emissione della nota di credito a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale (o dal Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), e cioè dalla data:

-della sentenza dichiarativa di fallimento;

-del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

-del Decreto di ammissione al Concordato Preventivo;

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure avviate a partire dal 26.5.2021.