Le agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi energetici

14/03/2022

  • News fiscale legale

Con il recente c.d. “Decreto Energia” il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica / gas naturale. In particolare, sono previste le seguenti agevolazioni:
– contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica / gas naturale (c.d. “energivore”);
– aumento per il 2022 della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori;
– contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese di logistica / trasporto in conto terzi che utilizzano:
– mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti;
– mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Credito d’imposta “imprese energivore”

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
– operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
O non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Credito d’imposta imprese a forte consumo di gas naturale

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:
– operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
– hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

N.B. Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.