La sanatoria per le rimanenze di magazzino nella Legge di Bilancio

25/10/2023

  • News fiscale legale

La bozza della Legge di Bilancio 2024, in corso di definizione, include una misura di particolare interesse per le imprese: la sanatoria per le rimanenze di magazzino.

Si tratta della possibilità di riallineare il magazzino rispetto ai valori riportati nella contabilità, che si inserisce nell’ottica di una semplificazione a 360 gradi promossa dall’Esecutivo.

L’obiettivo governativo è, infatti, quello di eliminare le “differenze che normalmente si creano tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese”.

All’articolo 20 della Legge di Bilancio per il prossimo anno si individua, in primo luogo, l’ambito soggettivo della norma.

Ad essere interessati sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. OIC adopter) e che, limitativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, vogliono procedere con l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, riguardante appunto la “Valutazione delle rimanenze”.

Da un punto di vista operativo, l’adeguamento delle scritture contabili di magazzino alla situazione di giacenza effettiva può essere effettuato in due step, tramite:

  1. l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  2. l’iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

  • dell’Imposta sul valore aggiunto;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la misura attualmente fissata è pari al 18 per cento.

Tale percentuale è da applicare sulla differenza tra:

  • l’ammontare del valore determinato per l’Iva (valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione);
  • il valore del bene eliminato.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nei modelli REDDITI 2024.

Le due imposte – IVA e sostitutiva al 18% – si devono versare in due rate di pari importo:

  • la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 2023;
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi riferita ai redditi 2024 (periodo d’imposta successivo).