Il Decreto “Cura Italia”

Il Decreto “Cura Italia”

17/03/2020

  • News fiscale legale

Cassa integrazione in deroga per tutti

La cassa integrazione in deroga (CIGD) viene estesa all’intero territorio nazionale a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.

Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Indennità una tantum per gli autonomi

È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone:

  • professionisti non iscritti agli ordini;
  • co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
  • artigiani e commercianti;
  • coltivatori diretti;
  • coloni e mezzadri;
  • stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori del settore spettacolo;
  • lavoratori agricoli.

Congedo parentale o voucher baby sitter

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo.

In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.

“Premio” per i lavoratori dipendenti

È riconosciuto un “premio” per i lavoratori dipendenti di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il reddito complessivo, in tal caso, non deve superare i 40.000 euro annui.

Stop ai licenziamenti economici

Sospensione di 60 giorni per tutti i licenziamenti economici, tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla L. n. 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Quarantena equiparata alla malattia

Per il settore privato, si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Coronavirus.

Aumentati i permessi per i caregivers

Infine, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate.

Il Dl Cura Italia e le misure fiscali

Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità:

  • sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero entro il 1° giugno 2020 perché il 31 maggio è domenica, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi;
  • in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Il Dl Cura Italia e le agevolazioni

Il Governo premia le misure di contenimento dei contagi e i lavoratori che non possono lavorare da casa:

  • ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL (analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo);
  • a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, strade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Aumenta la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27, L. 133/99 ed è introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.