Il credito d’imposta del decreto “caro energia”

24/03/2022

  • News fiscale legale

Varato dal Governo, nel CdM del 18 marzo 2022, il DL 21/2022 contenente un pacchetto di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Una di queste è il bonus per l’acquisto di energia elettrica da utilizzare tra aprile e giugno, e un secondo bonus per le imprese che comprano gas.

Nello specifico, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il tax credit è riconosciuto in caso di un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il bonus per l’acquisto di gas naturale è a sua volta previsto per le imprese “diverse da quelle a forte consumo di gas” ed è riconosciuto “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto” del prodotto. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, in caso di incrementi superiori del prezzo del gas del 30%.

La possibilità di “cedere” i tax credit energetici una sola volta – con la riserva di altri due passaggi praticabili se la cessione dei due bonus interviene a favore degli istituti di credito – viene estesa anche ai crediti d’imposta per le imprese energivore e a forte consumo di gas, già deliberati dall’art. 15 del primo decreto bollette, il Dl n. 4/2022 (Sostegni-ter), e dagli articoli 4 e 5 del Dl 17/2022.

Sono, invece, incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal Decreto legge n. 17/2020 (Decreto Energia):

  • quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%);
  • quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

Intanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo codice tributo per le c.d. “imprese energivore”: i beneficiari dell’agevolazione dovranno inserire la sequenza di cifre 6960 nella sezione Erario per usufruire del credito istituito dal DL 17/2022.