FATTURE ELETTRONICHE, ULTERIORI CHIARIMENTI

FATTURE ELETTRONICHE, ULTERIORI CHIARIMENTI

24/06/2019

  • News fiscale legale

Con la circolare 14/e del 17.06.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica. Di particolare interesse risultano quelli riguardanti la data da indicare in fattura a decorrere dall’1.07.2019.

Data di emissione fattura e data di operazione dall’1.07.2019

La fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (nell’ambito del c.d. “Decreto Crescita” è previsto l’allungamento del predetto termine a 12 giorni).

Nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione sia quella di emissione. La data riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file della fattura elettronica è sempre la data di effettuazione dell’operazione.

Esempio: cessione effettuata il 28.09.2019, la fattura immediata può essere:

-emessa il medesimo giorno (in tal caso la data di emissione coincide con quella dell’operazione);

-può essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI entro 10 giorni successivi (8.10.2019, in tal caso l’emissione per il SdI sarà 8.10.2019);

-può essere generata ed inviata in uno dei 10 giorni intercorrenti tra 28.09.2019 e 8.10.2019.

La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione indicando gli estremi dei ddt. A riguardo è possibile indicare nel campo “data” quella dell’ultima operazione del mese.

Esempio: cessioni effettuate in data 2.09.2019/10.09.2019/28.092019, la fattura elettronica (differita) può essere emessa entro il 15.10.2019 indicando nel campo “data” 28.09.2019.