DPCM 6 aprile 2020\Misure fiscali

07/04/2020

  • News fiscale legale

Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per
imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia
di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.
Infatti, nella riunione del 6 aprile 2020, il Governo ha approvato un nuovo decreto che si muove,
principalmente, su due binari.
Da un lato si cerca di dare una boccata d’ossigeno alle imprese, iniettando liquidità nelle
loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di
euro).
Dall’altro si prosegue con la sospensione di alcuni adempimenti fiscali, seppur con molti
distinguo e parecchi limiti.

In questa sede esaminiamo le principali novità fiscali.

La parte fiscale è molto ricca: si va dall’estensione delle sospensioni dei versamenti di
aprile e maggio ad altre misure di aiuto alle imprese.
Le principali novità sono le seguenti:

  • prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di
    ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi
    previdenziali e INAIL:
    1) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno
    subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile;
    2) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito
    una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile.
  • stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente,
    addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha
    aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;
  • per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla
    soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;
  • in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed
    interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un
    massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;
  • per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie
    sospensioni e precisamente:

1) settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio
2020;
2) associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa
in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di
maggio 2020;

  • per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con
    ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo
    2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene
    entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
    mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e
    interessi;
  • non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al
    dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
    Leggi anche CU entro il 30 aprile e assistenza fiscale a distanza
  • per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il
    versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre
    se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del
    terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
  • i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono
    slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;
  • i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;
  • sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa
    (trasferimento residenza entro 18 mesi);
  • non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei
    redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle
    somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe
    dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
  • per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF
    e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione
    precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia
    del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il
    contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite
    strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza;
  • si introducono ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società
    semplici;
  • al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è
    stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare
    gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche;
  • si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le
    spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020)
    includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad
    esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali
    protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi
    di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a
    garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli
    protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.