Decreto antifrodi: le misure per i lavori edili

07/03/2022

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il DL n. 13/2022, recante
“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Ai sensi dell’articolo 4 del suddetto decreto, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i bonus fiscali possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, va riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti preposti ed i responsabili dell’assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

La norma acquista efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.