Decreto Aiuti-quater e Superbonus
14/11/2022
- News fiscale legale
Approvato dal nuovo Governo il quarto decreto “Aiuti”. In attesa della pubblicazione ufficiale del testo , vediamo i punti principali in materia di bonus edilizi.
A partire dall’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater i lavori che rientrano nel Superbonus saranno agevolati al 90% e non più al 110%.
Per quanto riguarda, appunto, la detrazione del 110%, fruibile per tutto il 2023, sono stati apposti dei limiti stringenti:
- è chiesto di aver dato inizio già ai lavori ovvero l’approvazione della delibera entro la data di entrata in vigore del decreto accompagnata dalla presentazione della Cila entro il 25 novembre.
Dunque, chi ha già ipotizzato di avvalersi del Superbonus per i lavori degli stabili e sta ultimando le pratiche necessarie, deve accelerare visti i tempi stretti introdotti dal nuovo decreto governativo.
Si ricorda che, come precedentemente stabilito, il Superbonus subirà una discesa nei prossimi anni: nel 2024 sarà del 70% e nel 2025 del 65%.
Coloro che non terminano tali adempimenti nei termini fissati, potranno beneficiare dell’aiuto del Superbonus diminuito al 90%.
Novità per le unifamiliari
Tale riduzione, ha spiegato il Ministro Mef Giorgetti, consente un risparmio in 10 anni di 4,5 miliardi. Parte di tali risorse andranno a beneficio dei proprietari di villette che potranno avvalersi del 110% fino al 31 marzo 2023 (per le disposizioni precedenti terminava il 31/12/2022) a patto di aver concluso il 30% dei lavori entro il 30 settembre scorso.
Non solo, è prevista la riapertura alle unifamiliari del bonus al 90% per il 2023: qui, però, sono stati posti dei paletti.
NOTA BENE: Ossia deve trattarsi di prima casa e il contribuente deve disporre di redditi medio bassi. Il riferimento è non solo all’ISEE ma anche al quoziente familiare.
Dunque, rimango escluse le seconde case e il reddito non dovrà essere superiore ai 15mila euro, determinati in base al quoziente familiare. Il reddito familiare va trovato dividendo i guadagni complessivi della famiglia per un denominatore proporzionale al numero di componenti.
Secondo quanto spiegato dal Governo, il denominatore sarà:
- pari a uno nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona;
- aumentato di uno se è presente un secondo familiare convivente;
- incrementato di 0,5 se è presente un familiare a carico;
- incrementato di 1 se sono presenti due familiari a carico;
- incrementato di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.