Comunicazioni di fermo amministrativo sulle auto

02/10/2023

  • News fiscale legale

In questi giorni l’Agenzia delle entrate riscossione (AdER) sta inviando numerosi  preavvisi di fermo amministrativo ai contribuenti (c.d. “ganasce fiscali”) con l’intimazione a saldare quanto dovuto entro 30 giorni, pena il blocco alla circolazione del mezzo.

L’oggetto di questi invii sono le cartelle non rientranti nella definizione agevolata o indicate come escluse; in conseguenza di questa classificazione l’AdER sta inviando massivamente ai contribuenti le comunicazioni preventive di fermo amministrativo sulle autovetture e motocicli.

La comunicazione contiene il sollecito a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di tutte le cartelle non comprese nelle domande per la rottamazione.

I contribuenti che hanno ricevuto queste comunicazioni dovranno procedere come segue:

  • se il contribuente che ha ricevuto l’avviso ritiene che la somma non sia dovuta, può chiedere all’Agente della riscossione, nei termini e per i casi indicati dalla legge di far verificare all’Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Eventuali chiarimenti in merito alle somme dovute devono essere richiesti direttamente al competente ufficio dell’Ente creditore (individuato nel prospetto “Dettaglio del debito“) che risponde, in via esclusiva, della correttezza degli addebiti dai quali è derivato l’avvio di questa procedura di fermo amministrativo;
  • qualora, invece, il contribuente, riscontrasse la correttezza della comunicazione, l’importo richiesto andrà saldato entro 30 giorni post-notifica dell’atto.

Qualora il contribuente non dovesse adempiere, come indicato nella lettera del fermo amministrativo relativo all’automobile, al motorino o a qualsiasi altro mezzo verrà iscritto al Pra (Pubblico registro automobilistico) senza ulteriori comunicazioni, così come stabilito dal comma 1 dell’art. 86 Dpr 602/73.

Qualora l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovesse procedere all’iscrizione del fermo amministrativo:

  • il veicolo non potrà circolare;
  • chiunque circoli con il veicolo sottoposto al fermo, sarà soggetto anche al pagamento di una sanzione pecuniaria da 1.988 euro a 7.953 euro, stabilita dal codice della strada;
  • non saranno opponibili all’Agenzia delle entrate-Riscossione eventuali successivi atti di disposizione (per esempio la vendita) del veicolo sottoposto a fermo.

Qualora la comunicazione di fermo riguardi un veicolo-bene strumentale per l’attività di impresa o professione, lo dovrà rendere noto al riscossore affinché venga bloccata la procedura.

In questo caso, infatti, occorre tenere presenti due norme importanti:

  • il DL 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013;
  • l’articolo 62 del dpr 602/73 e l’articolo 515 del codice di procedura civile.

La normativa vigente dispone infatti che:

gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, anche se lo stesso è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito

La prova della strumentalità è a carico del contribuente, che dovrà fornire all’agente della riscossione i documenti comprovanti la proprietà del bene.

Il principio di impignorabilità si applica anche ai veicoli abitualmente impiegati per il trasporto di persone diversamente abili e munite di apposito contrassegno.