Bonus facciate per i lavori iniziati nel 2021

17/12/2021

  • News fiscale legale

I lavori ammessi al Bonus facciate per le spese 2021 e soprattutto la parte dei lavori terminati a tale data ed in relazione ai quali il tecnico ha rilasciato l’asseverazione sulla congruità delle spese hanno generato non pochi dubbi negli addetti ai lavori, tanto da spingere l’Agenzia delle Entrate DRE Campania a tornare sui suoi passi.

Bonus facciate, detrazione solo per le spese sostenute entro il 31.12.2021, prima versione

La questione è sorta all’indomani della pubblicazione della risposta ad interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre, nella quale la Direzione regionale aveva affermato che “alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”.

Di fatto, però, porre come condizione per poter beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito l’ultimazione dei lavori è apparso fin da subito in netto contrasto con quanto fino ad allora sostenuto nei vari documenti di prassi agenziali e, soprattutto, anche con la recente risposta ad interrogazione parlamentare (5-07055 del 17 novembre), successiva all’entrata in vigore del decreto legge Antifrodi.

Il tutto ha spinto la Direzione regionale campana ad intervenire prontamente per un cambio di rotta e per riallineare le conclusioni sulla possibilità di fruizione del cosiddetto “Bonus facciate” con quanto già affermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 16 del 29 novembre 2021, considerando, invece, sufficiente che i lavori risultino “almeno iniziati”.

Bonus facciate, dietrofront DRE Campania: bastano i lavori avviati

Con la nuova risposta n. 914-1549/2021 del 16 dicembre, la DRE Campania ha così ritirato, rettificando, l’interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre scorso.

Nella nuova risposta si legge che: “Ciò posto, la scrivente è dell’avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti”.

Di fatto, viene così confermato che, per poter usufruire della detrazione fiscale relativa al Bonus facciate:

  • non è necessaria l’ultimazione dei lavori;
  • è sufficiente il sostenimento della spesa, indipendentemente dallo stato di avanzamento per tutti i bonus diversi dal 110%.

Ne deriva che, con l’entrata in vigore del DL Antifrodi, per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessaria oltre al visto di conformità, l’asseverazione di congruità della spesa, che può essere rilasciata dai tecnici abilitati per lavori “che risultino almeno iniziati”.

Detrazione fiscale solo con pagamento a mezzo bonifico

Nell’interpello di rettifica, la DRE richiama la risposta 46 del 22 ottobre 2018, secondo la quale la sussistenza del presupposto per il diritto alla fruizione del beneficio fiscale, a prescindere dall’avvio e dalla conclusione dei lavori, è ancorata al sostenimento della spesa a mezzo bonifico.