Aiuti de minimis: nuova soglia a 300.000 euro

20/12/2023

  • News fiscale legale

In considerazione dell’andamento dell’inflazione osservata dall’entrata in vigore del precedente regolamento n. 1407/2013 e degli sviluppi che potrebbero aversi durante l’operatività del nuovo provvedimento, il congresso europeo ha stabilito di alzare lasoglia degli aiuti de minims concessi da uno Stato membro a un’impresa unica a 300 mila euro (da 200mila) nell’arco di tre anni, a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

Ciò per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile.

Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale di 300mila euro, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.