Nuovo limite per i pagamenti in contanti

17/06/2020

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Il Decreto n. 124/2019, c.d. “collegato alla Legge di Bilancio”, aveva introdotto nuovi limiti per l’uso del contante.

Pertanto, salvo proroghe, a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, la nuova soglia per i trasferimenti di denaro in contante sarà la seguente:

-€ 2.000 a decorrere dall’1.07.2020 fino al 31.12.2021;

-€ 1.000 a decorrere dall’1.01.2022.

E’ stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 D.Lgs. 231/2007 per i trasferimenti in contante in misura superiore al limite prevedendo che dall’1.07.2020 fino al 31.12.2021 il “nuovo minimo” è pari ad € 2.000.

Il frazionamento di più importi inferiore al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:
 pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa);
 finanziamenti soci-società;
 distribuzione utili ai soci.

Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 2.000, quindi, lo stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto se:
 l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 2.000;
 la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare:
 l’importo complessivo da pagare;
 l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.