Il “Ristori-quater” proroga le scadenze

30/11/2020

  • News fiscale legale

Arriva da due comunicati stampa, uno del 27 novembre ed uno del 30 novembre 2020, l’attesa proroga delle scadenze del 30 novembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici, si legge nel comunicato del 27 novembre emesso dal Mef, verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto ‘Ristori Quater’, in corso di adozione.

Una proroga più lunga, al 30 aprile 2021, è stabilita per i soggetti che hanno visto un calo del 33% del fatturato. Ampio anche lo slittamento di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, che si pagherà entro il 1° marzo 2021, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Il Mef anticipa lo slittamento recato dal Ristori quater, per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e lo slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, che sarà fissato al 10 dicembre 2020.

Con il comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020, si indicano le nuove date:

  1. 10 dicembre 2020, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dagli operatori economici;
  2. 30 aprile 2021, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
  3. 30 aprile 2021, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge “Ristori bis” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.

La ripresa dei versamenti sospesi dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2021 in un’unica soluzione.

Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30 aprile 2021 già prevista dal decreto Agosto – articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – e dall’articolo 6 del decreto-legge “Ristori bis”.