Il Decreto sui buoni carburante

17/01/2023

  • News Lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11, del 14 gennaio 2023, il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, in merito all’erogazione da parte dei datori di lavoro privato di un buono carburante esente fino ad un massimo di 200 euro in favore dei lavoratori dipendenti, anche per l’anno 2023.

L’erogazione del buono carburante (di importo non superiore a 200 euro) non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Il bonus potrà essere erogato ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

L’art. 1, del D.L n. 5/2023 prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Dunque, il buono carburante in questione dovrà essere considerato come indipendente e aggiuntivo rispetto alla somma delle liberalità (aventi un limite generale dei fringe benefits pari a euro 258,23 annui) previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR e pertanto non andrà a cumularsi con quest’ultimo.

Ai fini dell’erogazione dei suddetti bonus, le voci figurative da indicare in busta paga saranno differenti:

  •  “buono carburante ai sensi del DL 5-2023”;
  •  “buono carburante ai sensi dell’art. 3 del TUIR”.

Pertanto, per l’anno 2023, il datore potrà erogare – con due diversi voucher – un totale di 458,23 euro (€ 250 e € 258,26) beneficiando del regime di esenzione fiscale e contributiva.