I nuovi obblighi del Codice della Crisi d’Impresa
26/05/2021
- News fiscale legale
Il Codice della Crisi d’Impresa, D.Lgs. 14/2019, ha introdotto nuovi obblighi in capo all’imprenditore individuale e collettivo. Merita particolare attenzione l’introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (a tal fine è prevista l’introduzione di un apposito organismo presso la CCIAA). L’operatività delle disposizioni, salvo proroghe, è prevista a partire dal prossimo 1 settembre.
La norma definisce lo “Stato di Crisi” dell’impresa l’incapacità della stessa di far fronte alle obbligazioni attuali e dei prossimi 6 mesi. A riguardo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emanato una circolare che contiene indici di crisi e di allerta utilizzabili per l’individuazione di fondati indizi di crisi d’impresa. Gli organi di controllo hanno l’obbligo di utilizzare tali indici e informare tempestivamente l’organo amministrativo per non incorrere in responsabilità. I creditori pubblici, quali l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia della Riscossione avvisano immediatamente l’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la CCIAA sul perdurare di inadempimenti di “rilevante importo” e convocano il debitore e l’organo di controllo (laddove presente) al fine di individuare le misure volte alla soluzione della crisi.
Gli indicatori della crisi, che devono essere monitorati con cadenza almeno trimestrale, possono essere suddivisi in tre categorie: indicatori di crisi, indici di allerta e indici di sostenibilità del debito.
Indicatori di crisi
Gli indicatori di crisi sono due: il Patrimonio Netto e il DSCR.
Il Patrimonio Netto deve risultare sempre positivo, in caso contrario l’imprenditore deve procedere alla ricapitalizzazione o alla messa in liquidazione dell’impresa.
Il Debt Service Coverage Ratio, ovvero il budget di cassa previsionale a 6 mesi, deve risultare anch’esso positivo. Qualora tale strumento sia “inottenibile” o “inattendibile” si deve procedere a monitorare i successivi 5 indici di allerta.
Indici di allerta
Gli indici di allerta, per i quali il CNDCEC ha previsto delle soglie specifiche in base al settore di riferimento, sono i seguenti:
-Oneri finanziari/fatturato;
-Mezzi propri/mezzi di terzi;
-Attivo corrente/Passivo corrente;
-Liquidità a breve/Passività a breve;
-Debiti pervidenziali e tributari/Attivo patrimoniale.
Il superamento delle soglie previste dei 5 indici di allerta costituiscono “indizi rilevanti” sullo stato di crisi d’impresa.
Indici di sostenibilità del debito
Qualora ci siano rilevanti ritardi nei pagamenti, reiterati e significativi, o l’imprenditore sia a conoscenza di fattispecie tali da pregiudicare le prospettive di continuità aziendale, si deve presupporre che l’azienda sia in stato di crisi.
Si deve ritenere che i ritardi nei pagamenti siano “reiterati e significativi” quando:
-siano presenti debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni di importo pari o maggiore al 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
-siano presenti debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni di importo superiore a quello dei debiti non scaduti.
L’imprenditore, sia esso individuale o collettivo, deve adottare misure volte a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie. L’art. 2086 c.c., per le società di capitali, dispone l’obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato all’individuazione tempestiva dello stato di crisi.