DL 11/2023: stop alla cessione dei crediti edilizi

17/02/2023

  • News fiscale legale

E’ stato pubblicato sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40, il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

A decorrere da oggi stesso (data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.

Niente più sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative. In particolare all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro ieri:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro ieri:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).

Ultima chiusura riguarda le altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste dal Decreto Rilancio. Abrogate, infatti, le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.