Cessioni plurime dei bonus edilizi: decreto in Gazzetta

28/02/2022

  • News fiscale legale

Il decreto legge Sostegni ter (Decreto legge n. 4/2022, articolo 28), al fine di prevenire e combattere i comportamenti illeciti in materia di cessione dei crediti riferiti ai bonus edilizi, aveva sancito il divieto assoluto delle cessioni plurime (o a catena) di crediti, consentendone esclusivamente una.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ecc. il Decreto legge n. 4/2022 aveva, quindi, previsto solo due opzioni:

  1. lo sconto in fattura da parte dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, senza però facoltà di successivo passaggio di mano;
  2. la cessione diretta del credito ad altri soggetti, ma sempre senza possibilità per questi ultimi di cedere a loro volta il credito.

Stessa soluzione è stata adottata anche per i bonus riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare la pandemia (bonus botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ecc.).

Queste disposizioni restrittive hanno di fatto bloccato l’intero sistema delle attività edilizie, dato che alcuni dei principali intermediari hanno fermato le procedure di acquisizione dei crediti d’imposta. Si è dovuto, così, intervenire per consentire al mercato di ripartire, pur mettendo in campo strumenti per evitare le frodi.

L’articolo 1 del Dl n. 13/2022 ha agito direttamente sulle suddette disposizioni restrittive, abrogando l’articolo 28 e ripristinando la possibilità di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, seppure con precisi paletti. Inoltre, ha riscritto anche le lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Pertanto, ora, viene stabilito che dopo il primo passaggio del credito d’imposta (sia in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore, sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario) sono ammesse solamente altre due cessioni.

Ciò però ad una condizione, che esse avvengano esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati”, quali: banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Ovviamente per tali soggetti restano ferme le disposizioni del decreto “Anti-frode” (Dl n. 157/2021), secondo cui gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nelle ipotesi di:

  • invio di segnalazione di operazione sospetta;
  • obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Infine, per prevenire e limitare comportamenti illeciti, è introdotto anche il divieto di “spacchettamento”.

Viene, infatti, inserito il nuovo comma 1-quater all’articolo 121, Dl n. 34/2020, secondo il quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

Per tale ragione, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo, che dovrà essere riportato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Pertanto, da tale data, saranno vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria.