Assegno Unico e Universale per i figli

12/01/2022

  • News Lavoro

La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare
e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso
l’assegno unico e universale.
In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge
n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per
figli minori (di seguito Assegno temporaneo).
In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre
2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico
(di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il
periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei
familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati
nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di
ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una
complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
(i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno
temporaneo per i figli minori;
(ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
(iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo
familiare e gli assegni familiari.

In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
 è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di
età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda;
l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
 spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei
genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
 ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare
un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun
figlio.

L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli
assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto
i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare
domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure
in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni
fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1°
gennaio 2022. Per poter percepire l’AUU già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori
dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è
necessario procedere con le domande dal mese di gennaio.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte,
danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte
le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli
arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata all’INPS, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica
accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere
presentata anche tramite Patronati.

Una panoramica sugli importi
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno
base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro
mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2)
famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei
familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista
per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.